Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 967 del 31 maggio 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 967 del 31 maggio 1993

Testo massima n. 1

Agli effetti della individuazione della durata della custodia cautelare relativa a singole fasi e gradi, ove il giudice di merito accerti la minor gravità del reato contestato, il termine massimo di custodia cautelare di minor durata, conseguente al mutamento dell’imputazione, non influisce sulla durata della carcerazione relativa alle precedenti fasi; le modifiche apportate con la sentenza di primo e di secondo grado relativamente al titolo, al grado e alle circostanze del reato, non possono, infatti, rendere illegittima con effetto retroattivo la custodia cautelare che anteriormente alla pronuncia modificativa tale non era per effetto della imputazione originaria.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze