Cass. pen. n. 1432 del 11 luglio 1992

Testo massima n. 1


I termini di durata massima della custodia cautelare indicati dall'art. 303, lett. b), c.p.p. non sono retroattivi, vale a dire che non si applicano al periodo già intercorso tra l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio e la sentenza di primo grado, quando in base a tale sentenza sia stato ritenuto un reato per il quale sia prevista una pena detentiva massima meno grave di quella prevista per il reato inizialmente ipotizzato.

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