14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1693 del 11 luglio 1992
Testo massima n. 1
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non influisce sui termini di custodia cautelare relativi a fasi di giudizio già esaurite. Ed invero, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto la sussistenza di una minore gravità del reato contestato, il termine massimo di custodia cautelare, di minore durata, conseguente alla mutata qualificazione giuridica del reato, non esplica effetto sulle fasi precedenti, per le quali non viene in considerazione il reato ritenuto, bensì l’originario titolo che ha legittimato la detenzione fino alla pronuncia di condanna
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]