Cass. civ. n. 16071 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Art. 360, comma 3, c.p.c. - Sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio - Significato del termine “giudizio” - Individuazione - Conseguenze.


L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice di appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicchè, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio medesimo, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato, ex art. 340 c.p.c., avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti, nel merito o in rito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 3556 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 340

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