Cass. pen. n. 1529 del 28 settembre 1999

Testo massima n. 1


Nella fase del giudizio, ai fini del computo del termine massimo della custodia cautelare occorre avere riguardo non già alla contestazione di cui all'ordinanza cautelare bensì al «delitto per cui si procede» e dunque all'imputazione quale risulta dal decreto che dispone il giudizio ovvero a quella eventualmente modificata nel corso del dibattimento ai sensi degli artt. 516, 517, 518 c.p.p.

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