14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25058 del 19 luglio 2006
Testo massima n. 1
I termini massimi di custodia cautelare per la «fase» del giudizio abbreviato, previsti dall’art. 303, comma primo, lett. b bis c.p.p., decorrono dall’ordinanza che, in qualunque grado di giudizio di merito, dispone procedersi con il giudizio abbreviato. [ Nell’affermare tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato volto ad ottenere la retrodatazione dei suddetti termini a far data dal rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di ammissione al rito abbreviato, successivamente accolta dal giudice del dibattimento ]
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