14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4770 del 6 febbraio 2004
Posted at 15:47h
in Massimario
Testo massima n. 1
In caso di annullamento con rinvio della sentenza d’appello, con conseguente decorrenza
ex novo, ai sensi dell’art. 303, comma 2, c.p.p., del termine di fase della custodia cautelare, con il limite costituito dal non superamento, in totale, del doppio di tale termine [ secondo la regola stabilita dall’art. 304, comma 6, c.p.p. ], deve tenersi conto, ai fini dell’osservanza di detto termine, anche del periodo di custodia cautelare subito dall’imputato in pendenza del giudizio di cassazione.
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