Cass. civ. n. 16083 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Scuole di specializzazione universitarie - Medici specializzandi - Trattamento economico previsto dal d. lgs. n. 368 del 1999 - Differimento di efficacia - Anno accademico 2006/2007 - Interpretazione - Pendenza del corso - Esclusione - Inizio nell’anno accademico 2006/2007 - Necessità - Ragioni.


In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la norma transitoria di cui all'art. 46, comma 2, ultimo inciso, d.lgs. n. 368 del 1999 va interpretata nel senso che il termine di riferimento temporale, in essa contenuto, costituito dall'anno accademico 2006-2007 va correlato non alla mera pendenza del corso, ma al suo inizio in quell'anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato ma da iniziare può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare la fattispecie in modo del tutto innovativo rispetto al passato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4449 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 46 com. 2
Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

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