14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5149 del 18 ottobre 1999
Testo massima n. 1
Poiché l’art. 304, comma 6, c.p.p. si riferisce ai termini massimi di custodia cautelare che non possono essere superati nell’ambito della singola fase o ai fini del calcolo della durata complessiva della custodia cautelare, i termini di fase della custodia cautelare debbono essere calcolati per ciascuna fase alla quale si riferiscono, sommando tra loro i vari periodi di privazione della libertà sofferti nella stessa fase o nello stesso grado di giudizio. Pertanto, nel caso di regressione del procedimento ai sensi dell’art. 303, comma 2, cp.p., il termine massimo di custodia cautelare — tenuto conto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 292 del 1998, secondo cui la regola dettata dall’art. 304, comma 6, c.p.p. opera anche in detta ipotesi — potrà ritenersi superato qualora la relativa durata abbia superato il doppio dei termini di fase [ ivi comprese le eventuali sospensioni ] oppure i termini complessivi previsti dall’art. 303, comma 4, c.p.p., ferma restando l’esclusione dal computo dei periodi sofferti in custodia cautelare afferenti ad altri gradi del giudizio.
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