14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 15 del 10 luglio 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al reato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti [ art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ], del quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima e non quella massima, quest’ultima va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall’art. 23, comma primo, c.p.
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Testo massima n. 2
La scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare alla quale non si sia tempestivamente provveduto deve essere disposta nella fase successiva [ c.d. scarcerazione ora per allora ], purché la scadenza di detti termini riguardi tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo e non solo alcune di esse, dovendosi escludere, in quest’ultimo caso, un interesse concreto dell’imputato a un provvedimento cui non consegua il riacquisto della libertà.
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