Cass. pen. n. 2601 del 18 luglio 2003
Testo massima n. 1
In caso di ripristino della custodia cautelare ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p., non è richiesto l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 stesso codice; il che non comporta alcuna indebita violazione del diritto di difesa, atteso che il provvedimento viene adottato dal giudice del dibattimento con ogni possibile garanzia di contraddittorio.
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