Cass. pen. n. 19365 del 17 maggio 2002

Testo massima n. 1


In tema di procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini e poi condannato il provvedimento di ripristino della custodia cautelare, a norma dell'art. 272, ultimo comma, c.p.p. del 1930, può essere emesso contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna.

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