Cass. pen. n. 460 del 18 febbraio 1999
Testo massima n. 1
A fronte di una generica richiesta di applicazione di custodia cautelare, avanzata dal pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado nei confronti di soggetto già detenuto, in vista di una sua eventuale scarcerazione, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre l'applicazione della suddetta misura ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p., senza con ciò violare il principio secondo cui le misure cautelari non possono essere disposte se non su richiesta dell'organo di accusa.
Testo massima n. 2
L'adozione dei provvedimenti in materia di libertà previsti dall'art. 307 c.p.p. non postula l'avvenuta materiale scarcerazione dell'imputato, dovendosi ritenere che detta norma, nel riferirsi all'«imputato scarcerato» abbia soltanto inteso designare lo status del soggetto del quale sia comunque già stata ordinata la scarcerazione, nulla rilevando che il medesimo, per motivi burocratici o di altra natura, non sia stato ancora materialmente dimesso dal carcere.
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