Cass. pen. n. 2903 del 5 gennaio 1996

Testo massima n. 1


Il provvedimento che ripristina la custodia cautelare ai sensi dell'art. 307, comma 2, lettera a), c.p.p., fa rivivere quello originario, dispositivo della misura stessa, tanto che non è richiesta alcuna indagine circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto esso è impugnabile non già mediante il riesame, proponibile solo contro l'ordinanza che dispone la misura coercitiva, bensì l'appello, impugnazione di carattere generale e residuale, che trova applicazione in tutti i casi in cui non si possa sperimentare il riesame.

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