Cass. pen. n. 4412 del 8 febbraio 1996

Testo massima n. 1


L'art. 307, primo comma c.p.p. prevede che l'applicazione, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, di altre misure cautelari, di cui ricorrano i presupposti, è possibile ove permangano le ragioni, che avevano giustificato la custodia in carcere. Si impone, pertanto, l'obbligo di motivazione al giudice, il quale, ancorché non debba accertare che le esigenze cautelari già poste a base dell'ordinanza custodiale, siano rimaste immutate, deve tuttavia dare atto, in concreto, che esse sono ancora di rilevanza tale, da legittimare l'applicazione di altre e meno gravose misure. (Fattispecie: adozione dell'obbligo di soggiorno).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE