Cass. pen. n. 32944 del 6 settembre 2005
Testo massima n. 1
Deve ritenersi vietata, salvo che la legge espressamente disponga altrimenti (come nel caso di cui all'art. 307, comma 1 bis c.p.p.), l'applicazione congiunta di più misure cautelari personali di natura coercitiva, ancorché tra loro astrattamente compatibili (nella specie trattavasi di obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). (Mass. redaz.).