Cass. civ. n. 16130 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Parvenza di fondatezza della domanda - Esclusione - Fondamento.


Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9977 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

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