Cass. pen. n. 3633 del 23 novembre 1992

Testo massima n. 1


Nulla osta alla reiterazione della misura cautelare per lo stesso fatto, anche se non diversamente circostanziato o qualificato, quando il precedente provvedimento sia stato annullato. In ogni momento in cui sussistono i presupposti di legge (art. 272 ss. c.p.p.) il giudice ha il potere di emettere una misura cautelare, mentre ha l'obbligo di revocarla o sostituirla, rispettivamente, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità e quando le esigenze risultano attenuate o essa non è più proporzionata al fatto (art. 299 c.p.p.); a meno che non sia stata disposta la scarcerazione per decorrenza dei termini, nel qual caso, la custodia cautelare può essere ripristinata nei limiti previsti dall'art. 307 c.p.p.

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