Cass. pen. n. 458 del 8 marzo 1993

Testo massima n. 1


Il ripristino della custodia cautelare in carcere per i delitti indicati nell'art. 275 comma terzo c.p.p., una volta intervenuto un provvedimento dichiarativo della sua estinzione per decorso della sua durata massima non è consentito in virtù del solo titolo di reato, ma soltanto quando ricorrono le condizioni indicate nelle lett. a) e b) dell'art. 307 comma secondo stesso codice.

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