Cass. pen. n. 16140 del 22 dicembre 2022

Testo massima n. 1


DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - Facoltà di nomina da parte di un prossimo congiunto in favore di indagato latitante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo tale norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale ed essendo, pertanto, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con cui si era ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti dell'indagato).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 9209 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3

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