Cass. civ. n. 1616 del 22 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE [Ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie - Notifica mediante consegna diretta all'Ufficio finanziario - Art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso]


In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un'ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21866 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

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