Cass. civ. n. 16173 del 08 giugno 2023
Testo massima n. 1
In tema di imponibilità dei dividendi distribuiti da società figlia italiana a società madre lussemburghese, in ragione del disposto di cui all'art. 27-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sia nel testo precedente che in quello successivo alle modifiche introdotte dall'art. 26, comma 2, lett. b), della l. n. 122 del 2016, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici ivi previsti non ne sia beneficiario effettivo è elemento da valutarsi come sintomo di elusività dell'operazione, in quanto rivelatore di una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell'Unione Europea.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27
Legge 07/07/2016 num. 122 art. 26 com. 2 lett. B