Cass. civ. n. 16189 del 08 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e inserimento dati identificativi delle ricevute nel file “datiAtto.xml” - Necessità - Omissione - Nullità - Ragioni - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni.


L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20214 del 2021

Normativa correlata

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 3
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

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