Cass. civ. n. 1621 del 22 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione di atto impositivo - Indirizzo p.e.c. non valido o inattivo - Deposito telematico presso InfoCamere - Successiva comunicazione a mezzo raccomandata - Prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD) - Esclusione.


In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 28452 del 2024

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST.

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