Cass. civ. n. 349 del 9 gennaio 2013

Testo massima n. 1


Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 c.p.c.).

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