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Art. 1335 — Presunzione di conoscenza

Art. 1335 — Presunzione di conoscenza

La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute [ 1334 ] nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24015/2017

La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico.

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Cass. civ. n. 22687/2017

Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima.

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Cass. civ. n. 17204/2016

La lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto. (Omissis).

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Cass. civ. n. 12822/2016

La presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio.

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Cass. civ. n. 349/2013

Una volta dimostrato l’avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è logico presumere il conseguente ricevimento, nonché la piena conoscenza di esso da parte del destinatario, restando pertanto a carico del medesimo l’onere di dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell’art. 363 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 13488/2011

La produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., comunque superabile mediante prova contraria, non dando luogo detta produzione ad una presunzione “iuris et de iure” di avvenuto ricevimento dell’atto.

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Cass. civ. n. 758/2006

La lettera raccomandata — anche in mancanza dell’avviso di ricevimento — costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all’indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell’atto fosse illeggibile).

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Cass. civ. n. 20924/2005

La spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall’art. 1335 c.c., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell’indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della esplicita contestazione di una banca di aver mai ricevuto la revoca di una fideiussione, che il fideiussore aveva provato di aver spedito, ha ritenuto non sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione a fondare, da sola, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.).

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Cass. civ. n. 12135/2003

Ai sensi dell’art. 1335 c.c., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all’indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicché incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l’onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia. Ove, peraltro, l’involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’
id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.

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Cass. civ. n. 4310/2002

La presunzione di conoscenza, ai sensi dell’art. 1335 c.c., di un atto recettizio in forma scritta opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo di questo all’indirizzo del destinatario, in quanto non è necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo o di persona autorizzata a riceverlo ai sensi dell’art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale. Peraltro, la trasmissione e la consegna di un atto unilaterale recettizio al destinatario può essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi, mentre è a carico del destinatario la prova di non averne avuto tempestiva notizia senza sua colpa (fattispecie concernente la diffida ad adempiere un contratto preliminare di vendita).

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Cass. civ. n. 2612/2001

La trasmissione e consegna al destinatario di un atto unilaterale recettizio (quale, nella specie, una dichiarazione di volersi valere di un diritto di opzione) possono essere dimostrate anche mediante elementi presuntivi e ciò non osta a che venga poi fatta applicazione della presunzione di legge circa la conoscenza del contenuto dell’atto (art. 1335 c.c.), atteso che il divieto della cosiddetta praesumptio de praesumpto attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice.

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Cass. civ. n. 4140/1999

L’operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall’art. 1335 c.c., se non prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di avere notizia dell’atto a lui diretto, presuppone che tale atto giunga al suo indirizzo, con tale termine dovendosi intendere il luogo che per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del suo contenuto. Ne consegue che, allorquando risulti che il destinatario dell’atto abbia cambiato indirizzo (come nel caso, nel quale l’atto sia stato comunicato a mezzo posta ed in sede di consegna sia risultato quel cambiamento ed il plico postale sia stato restituito al mittente, senza rilascio dell’avviso di giacenza, essendo risultate inapplicabili le norme postali che disciplinano la consegna di plichi al destinatario assente), deve escludersi la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 1335 c.c. e della consequenziale presunzione legale di conoscenza, poiché la comunicazione non si può intendere giunta all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando, d’altro canto, che il .destinatario abbia pattuito con il soggetto che gli invia la comunicazione l’obbligo di comunicare il cambiamento di indirizzo e non l’abbia adempiuto, potendo semmai tale inadempimento giustificare l’eventuale esonero del soggetto, che doveva provvedere alla comunicazione entro un certo termine, dal rispetto del termine pattuito. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento alla comunicazione di un recesso di una banca da un contratto di conto corrente).

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Cass. civ. n. 3707/1999

Affinché possa operare
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Ratio Legis
Spiegazione dell’art. 2798 Codice civile
Relazione al Codice Civile
Massime relative all’art. 2798 Codice civile

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Massime correlate

Cass. civ. n. 8778/1998

Allorché il creditore si soddisfi sul pegno, si determina il pagamento (totale o parziale) del debito e non la compensazione, in quanto il creditore preleva direttamente la somma che il debitore dovrebbe pagargli. Tale principio vale anche se il pegno è stato costituito dal terzo, il quale, cosa facendo, si costituisce quale ulteriore debitore del creditore, senza, con ciò, divenire a sua volta creditore di costui; sicché la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest’ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.

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