Cass. civ. n. 16223 del 11 giugno 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Notificazione del ricorso introduttivo all'impiegato addetto all'ufficio - Art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992 - Sottoscrizione sulla copia dell'impiegato addetto - Assenza dichiarazione di ricevuta - Apposizione timbro dell'ufficio ricevente con la data di consegna - Validità - Sussistenza.
La notificazione del ricorso introduttivo o dell'appello nel processo tributario - effettuata "all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", ai sensi del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 all'art. 16, comma 3, dello stesso d.lgs. - è valida se, sulla copia dell'atto depositato privo della dichiarazione di ricevuta, la sottoscrizione dell'impiegato addetto è accompagnata dall'apposizione del timbro dell'ufficio ricevente con l'indicazione della data di consegna, essendo sufficiente tale adempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte del destinatario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.