Cass. civ. n. 16249 del 08 giugno 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Procedura di sospensione ex art. 1, commi 537-540, della l. n. 223 del 2012 - Rivalutazione dei crediti definitivi - Esclusione - Ragioni.


La procedura di sospensione introdotta dall'art. 1, commi 537-540, della l. n. 228 del 2012, non può valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive, trattandosi di procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, e, dall'altro, a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore; peraltro, la natura meramente confermativa dell'atto conclusivo di detta procedura ne rende inammissibile l'impugnazione, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi e ben potendo le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non accolte essere dal debitore palesate e fatte valere opponendosi successivamente all'esecuzione o agli atti esecutivi, coerentemente con quanto disposto dall'art. 24 Cost.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 537 CORTE COST.
Costituzione art. 24

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE