Cass. civ. n. 16289 del 12 giugno 2024
Testo massima n. 1
FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - IN GENERE Omessa escussione del fideiussore da parte del creditore - Comportamento contrario a buona fede - Insussistenza - Danno risarcibile a favore del debitore - Esclusione.
La mancata escussione di un fideiussore, in assenza di specifiche contestazioni dell'operato del creditore, non può di per sé essere qualificata come contraria ai principi di correttezza e buona, in mancanza di una norma dell'ordinamento che preveda un tale obbligo, sicché tale circostanza non può neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né la parte del debito garantita dal fideiussore non escusso può essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest'ultimo rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione della fideiussione di mera garanzia di un debito altrui.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1941
Cod. Civ. art. 1945
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.