Cass. pen. n. 16327 del 18 gennaio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Sindacato, da parte del magistrato di sorveglianza, sulla sospensione del titolo esecutivo deliberata dal pubblico ministero – Legittimità – Sussistenza.


In tema di esecuzione di pene detentive, è legittimo l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25538 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 98 com. 5
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 99
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 100

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