Cass. civ. n. 10649 del 26 giugno 2012

Testo massima n. 1


In materia di infortuni sul lavoro, il diritto di surrogazione dell'ente gestore dell'assicurazione sociale, in linea generale, è regolato esclusivamente dall'art. 1916 c.c., a norma del quale solo l'assicuratore che abbia pagato l'indennità è surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili ed i loro assicuratori, e sempre che abbia proceduto a comunicazione indirizzata all'assicurato, non al terzo responsabile. Sono infatti inapplicabili le disposizioni dettate dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, salvo che non sia stato già pagato il risarcimento del danno, ed impongono a detto assicuratore, prima di rifondere il danneggiato, di accertare se questi abbia diritto a prestazioni di assicurazione sociale, poiché le stesse, per la loro peculiarità, si riferiscono esclusivamente alla responsabilità civile automobilistica.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi