Avvocato.it

Art. 1916 — Diritto di surrogazione dell’assicuratore

Art. 1916 — Diritto di surrogazione dell’assicuratore

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili [ 1589 ].

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [ dagli affiliati ], dagli ascendenti, da altri parenti [ 74 ] o da affini [ 78 ] dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [ 2240 ].

L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 3296/2018

L’INAIL ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.p.r. n. 1124 del 1965, cosi come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e segg. d.p.r. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l’assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 c.c. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell’illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1834/2018

Il diritto dell’assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all’assicurato, da una parte, e dell’ammontare dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altra; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero questi agisca in surrogazione; e tanto con l’effetto che l’assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entità dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 20740/2016

L’assicuratore contro i danni che, in esecuzione del contratto, abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei confronti sia del responsabile dell’incidente che del suo assicuratore per la r.c.a., atteso che, ove la legge (come nella specie) attribuisca alla vittima dell’illecito una pretesa creditoria direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, quest’ultimo – non risultando estraneo al rapporto obbligatorio, ma essendo uno dei soggetti tenuto a risarcire il danneggiato (seppure nei limiti del massimale) – diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato, al quale si è trasferito, per effetto della surrogazione, il credito risarcitorio.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10649/2012

In materia di infortuni sul lavoro, il diritto di surrogazione dell’ente gestore dell’assicurazione sociale, in linea generale, è regolato esclusivamente dall’art. 1916 c.c., a norma del quale solo l’assicuratore che abbia pagato l’indennità è surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili ed i loro assicuratori, e sempre che abbia proceduto a comunicazione indirizzata all’assicurato, non al terzo responsabile. Sono infatti inapplicabili le disposizioni dettate dall’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all’ente gestore dell’assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall’assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, salvo che non sia stato già pagato il risarcimento del danno, ed impongono a detto assicuratore, prima di rifondere il danneggiato, di accertare se questi abbia diritto a prestazioni di assicurazione sociale, poiché le stesse, per la loro peculiarità, si riferiscono esclusivamente alla responsabilità civile automobilistica.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3356/2010

In tema di recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all’ente gestore dell’assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell’art. 1916 c.c., ovvero, in alternativa, di esperire l’azione diretta, ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, fosse legittimato passivamente rispetto all’azione diretta, ex art. 28 della legge n. 990 del 1969, esercitata dall’INPS per il recupero della prestazione pensionistica erogata al danneggiato a causa del sinistro stesso). In tema di surrogazione, ex art. 1916 c.c., dell’INPS nelle ragioni del danneggiato a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, ove si verifichi la premorienza di quest’ultimo, beneficiario di prestazione pensionistica correlata all’infortunio patito, l’Istituto ha diritto a recuperare soltanto le somme effettivamente erogate per l’anzidetto titolo, non potendo ottenere più di quanto riconosciuto allo stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale l’INPS si doleva che la sentenza impugnata non avesse riconosciuto il diritto dell’Istituto medesimo a surrogarsi non già soltanto per gli importi concretamente erogati al danneggiato a titolo di pensione, ma anche per la capitalizzazione dei ratei futuri della prestazione stessa).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4347/2009

Il diritto di surrogazione dell’assicuratore che ha pagato un’indennità all’assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell’assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell’indennizzo versato, che non incide sull’identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all’originaria natura del credito, e l’assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l’inerzia del medesimo danneggiato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1336/2009

L’assicuratore dei danni alle cose trasportate il quale, dopo avere indennizzato il destinatario, proprio assicurato, agisca in surrogazione ex art. 1916 cod. civ nei confronti del vettore responsabile della perdita, fa valere il medesimo diritto al risarcimento di cui era titolare l’assicurato, del quale sono fatti costitutivi l’esistenza e l’ammontare del danno. Ne consegue che la contestazione di tali fatti da parte del vettore responsabile rappresenta una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, e che pertanto non costituisce una inammissibile “mutatio libelli” l’allegazione da parte del vettore, svolta (nella specie) soltanto in comparsa conclusionale, dell’inesistenza di qualsiasi lucro cessante a carico dell’assicurato, sul presupposto che questi aveva comunque ricevuto una seconda partita di merce in sostituzione di quella andata dispersa, che aveva potuto regolarmente vendere ai propri clienti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5441/2006

Il diritto dell’assicuratore che si surroga nei diritti del proprio assicurato verso il terzo responsabile del danno dal predetto assicurato subito per effetto di un sinistro derivante dalla circolazione stradale, in relazione al quale l’assicuratore ha pagato l’indennità, si prescrive, come quello del danneggiato, non più nel termine biennale a norma dell’art. 2947 secondo comma c.c. bensì ai sensi dell’art. 2953 c.c. nel termine di dieci anni ove, nei confronti del detto responsabile sia stata pronunciata (anche dal giudice penale) sentenza di condanna generica al risarcimento del danno passata in giudicato, la cui data ne segna la decorrenza.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4020/2006

L’assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato-danneggiato, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 24806/2005

La surrogazione prevista dall’art. 1916 c.c. concreta una forma di successione a titolo particolare dell’assicuratore che ha pagato l’indennità nei diritti dell’assicurato verso il responsabile del danno, che non si verifica automaticamente con il pagamento dell’indennità, ma richiede una comunicazione dell’assicuratore al terzo responsabile di aver pagato e di volersi surrogare all’indennizzato, la quale, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1335 c.c., si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario; tale comunicazione (che può essere contenuta nell’atto che contiene la domanda di surroga o essere implicita nel fatto stesso di proporla) produce il duplice effetto di far perdere all’assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all’assicuratore, al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti all’assicurato in epoca successiva alla comunicazione, e di interrompere la prescrizione nonostante l’inerzia dell’assicurato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 16141/2004

L’azione, esercitata dall’I.N.A.I.L. nei confronti delle «persone civilmente responsabili», per la rivalsa delle prestazioni erogate all’infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell’azienda o alla sorveglianza dell’attività lavorativa configura — non già un’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., che l’Istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all’assicurato, contro il terzo responsabile dell’infortunio che sia esterno al rischio protetto dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro — bensì la speciale azione di regresso spettante (jure proprio) all’Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, giacchè essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l’art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9469/2004

La surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c., integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l’assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all’assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma (mentre nessuna tutela, anche solo conservativa, sussiste per l’assicuratore prima di tale momento), ed implica l’opponibilità all’assicuratore delle eccezioni invocabili contro l’assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell’uno nella stessa posizione dell’altro. Pertanto, con riguardo alla prescrizione, deve ritenersi che l’inerzia del danneggiato, protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale, può essere fatta valere dal terzo responsabile nei confronti dello assicuratore, in surrogazione, quale causa estintiva del diritto, solo se tale scadenza sia anteriore all’esercizio della surrogazione, mentre, in caso contrario, essendosi la titolarità del credito trasferita in capo all’assicuratore prima della maturazione della prescrizione, e valendo la menzionata comunicazione altresì quale atto interruttivo, l’estinzione per prescrizione del credito trasferito può discendere esclusivamente da successiva inattività dell’assicuratore medesimo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10135/2003

Il diritto dell’assicurato per la responsabilità civile, nel quale l’assicuratore si è surrogato ai sensi dell’art. 1916 c.c., essendo diretto ad ottenere dai terzi corresponsabili dell’evento dannoso l’ammontare del danno corrispondente alla loro parte di responsabilità, e ricollegandosi quindi al regresso previsto dall’art. 2055 c.c., è diverso dal diritto del danneggiato ad essere risarcito, onde la prescrizione di esso non inizia a decorrere dal fatto illecito, secondo la regola posta dall’art. 2947, primo comma c.c., ma dalla proposizione della domanda del danneggiato nei suoi confronti, che è il presupposto perché ogni pretesa dell’assicurato verso il corresponsabile possa, sia pure astrattamente, configurarsi. Ne consegue che, prima di tale momento, non può decorrere neanche la prescrizione del diritto dell’assicuratore che si avvalga della surrogazione ex art. 1916 c.c. in tale diritto dell’assicurato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6797/2003

La surrogazione ex art. 1916 c.c., determina la successione a titolo particolare (totale o solo parziale) dell’assicuratore (nella specie, Inail) nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile, talché nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore dell’atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l’assicurazione che gli abbia anticipato l’indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all’assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15243/2002

All’azione di surrogazione dell’assicuratore nei confronti del terzo responsabile ai sensi dell’art. 1916 c.c., si applica il medesimo termine di prescrizione proprio del diritto dell’assicurato, termine decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto e non dal giorno dell’avvenuto pagamento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4211/2002

In tema di assicurazioni contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato (art. 1916 c.c.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all’assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all’atto della surrogazione, con la conseguenza che l’assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà — per la quale l’art. 1689, comma primo, c.c. non prevede un termine finale — essere esercitata dall’assicuratore medesimo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10289/2001

L’Inail non ha azione di regresso e non può surrogarsi nei diritti dell’assicurato al risarcimento del danno alla persona — e ciò senza possibilità di scindere, all’interno di questo, le varie componenti — né a norma dell’art. 1916 c.c. né ai sensi degli arti. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo per oggetto il danno patrimoniale in senso stretto — posto che la prestazione dell’Inail spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un’effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell’assicurato —, non ha per oggetto né il danno morale, poiché le indennità previste dal citato D.P.R. sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato, mentre nessun rilievo assumo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1508/2001

La surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il responsabile comporta l’acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovava al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell’identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15859/2000

Per effetto delle sentenze n. 319/1989, 356/1991 e 485/1991 della Corte costituzionale, ed in conseguenza della rilevanza, nell’ambito del danno biologico, della riduzione della capacità lavorativa generica, l’istituto gestore delle assicurazioni sociali (Inail) non ha azione diretta di regresso ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/1965 né può surrogarsi (ex art. 1916 c.c.) nei diritti dell’assicurato al risarcimento del danno alla persona, senza possibilità di scindere, all’interno di questo, le varie componenti ed i relativi risarcimenti, in quanto la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema dell’assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico né a quello morale, essendo le indennità previste dal citato D.P.R. n. 1224/1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimenti agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1636/2000

Le somme dovute al danneggiato a titolo di risarcimento del danno biologico non possono essere aggredite, né in tutto né in parte, dall’Inail con l’azione di rivalsa, in quanto il risarcimento del danno biologico e l’indennizzo liquidato dall’Inail per la perdita di attitudine al lavoro hanno natura diversa e non sovrapponibile.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 492/2000

L’assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato-danneggiato, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 13651/1999

La surrogazione dell’Inail nei confronti del terzo responsabile, ai sensi dell’art. 1916 c.c., costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare dell’ente nei diritti di cui il lavoratore era titolare verso l’autore del danno. Ne consegue che, ove l’Inail domandi in via surrogatoria la rifusione della rendita erogata ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, allegando che — attraverso di essa — ha indennizzato il danno patrimoniale subito dal lavoratore e consistente nella ridotta capacità di guadagno, nel giudizio di surrogazione l’assicuratore sociale ha l’onere di provare in concreto il reale danno patrimoniale futuro subito dal danneggiato, non potendosi a tal fine presumere una corrispondenza necessaria tra la riduzione dell’attitudine al lavoro, di cui all’art. 74 D.P.R. 1124/65, e la riduzione della capacità di guadagno dell’infortunato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 919/1999

Ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l’assicuratore può adempiere all’onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d’assicurazione e l’individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l’assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall’altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d’eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l’assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12188/1998

Qualora l’assicuratore abbia agito in surrogazione dell’assicurato indennizzato ex art. 1916 c.c., il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto e non dal giorno dell’avvenuto pagamento, subentrando esso assicuratore nella medesima posizione processuale e sostanziale dell’assicurato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11978/1998

È dato di comune esperienza che le auto che sono affidate all’officina per le riparazioni vengono provate dai meccanici incaricati, cosicché la circolazione del veicolo avviene nell’interesse dello stesso richiedente e non prohibente domino. Consegue che l’assicuratore non ha diritto di rivalsa, a norma dell’art. 1, terzo comma della L. n. 990 del 1969, nei confronti del titolare dell’officina e del meccanico conducente del veicolo per i danni cagionati a terzi dalla circolazione della vettura avvenuta in fase di collaudo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9554/1997

In tema di assicurazioni, il diritto di regresso, previsto dal terzo comma dell’art. 1910 c.c., costituisce un diritto proprio dell’assicuratore, analogo (anche se non del tutto uguale) a quello che compete al condebitore solidale ai sensi dell’art. 1299 c.c. Il diritto di surroga di cui all’art. 1916 c.c. costituisce, invece, una particolare applicazione del principio di cui all’art. 1203, n. 3, c.c., spetta all’assicuratore che abbia pagato l’indennizzo e comporta la sostituzione dello stesso nei diritti dell’assicurato verso i responsabili del danno. Il diverso fondamento dei due istituti esclude, quindi, che la cessione del diritto di regresso comprenda o possa estendersi ai diritti nascenti dalla surroga o viceversa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3361/1997

Il principio fissato dall’art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni in forza del quale la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato consegue al pagamento dell’indennità, subisce adattamenti e modifiche nel campo delle assicurazioni sociali nelle quali gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell’istituto assicuratore (nella specie: Inail) è sufficiente la comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga, con la conseguenza che in tale momento va calcolato l’indennizzo spettante all’assicurato ai fini della sua detrazione dall’importo complessivo del risarcimento del danno.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3288/1997

L’azione, esercitata dall’Inail nei confronti delle «persone civilmente responsabili», per la rivalsa delle prestazioni erogate all’infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell’azienda o alla sorveglianza dell’attività lavorativa configura — non già un’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., che l’Istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all’assicurato, contro il terzo responsabile dell’infortunio che sia esterno al rischio protetto dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro — bensì la speciale azione di regresso spettante (jure proprio) all’Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l’art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4642/1995

Il diritto di surroga dell’ente assicuratore trova limite nell’ammontare della somma che il responsabile deve all’assicurato per danni, sicché detto ente non può chiedere al responsabile del danno le somme erogate al danneggiato, per contratto di natura pubblica o privata, quando esse eccedano l’ammontare del danno liquidato. (Nella specie in base a tale principio, è stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito di non considerare nella liquidazione della somma dovuta all’Inail, il quale agiva in surroga contro il responsabile di un infortunio mortale, l’importo dell’assegno funerario e dei ratei di rendita già corrisposti, data la ridotta capienza della somma liquidata rispetto alla erogazione dell’Inail).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4494/1995

La surrogazione legale dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile dà luogo ad una forma di successione a titolo particolare tra l’assicurato e l’assicuratore che comporta la legittimazione esclusiva di quest’ultimo ad agire nei confronti del terzo responsabile senza necessità — essendo a tale ipotesi inapplicabile la previsione dell’art. 2900, comma 2, c.c. — di integrare il contraddittorio con la citazione o la chiamata in causa del danneggiato, il quale, essendo stato soddisfatto delle proprie ragioni, rimane estraneo al rapporto tra assicuratore e danneggiante.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11112/1994

Ha natura di credito di valore quello dell’assicuratore che, dopo avere pagato l’indennizzo all’assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 c.c. Detto pagamento attiene infatti al rapporto tra 1’istituto assicuratore ed il danneggiato assicurato, non a quello fra quest’ultimo ed il terzo responsabile, la cui obbligazione reiscritta non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell’assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio .

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6091/1994

La surrogazione, sia essa legale o convenzionale, determina la successione dell’assicuratore nel credito dell’assicurato e del beneficiario verso il responsabile del danno, che è, quindi, obbligato al risarcimento nei confronti dell’assicuratore nei limiti della somma da questo versata all’avente diritto; per effetto di essa, l’originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l’uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all’assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall’assicuratore, l’altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l’assicuratore delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione. Ne consegue che, mentre la rinuncia dell’assicuratore all’esercizio della surroga per tutto l’ammontare della indennità corrisposta all’assicurato o al beneficiario giova solo al responsabile civile, l’importo del risarcimento residuo (eccedente l’indennità versata dall’assicuratore) spettante al danneggiato va ridotto in misura pari all’ammontare della indennità versata dall’assicuratore medesimo all’assicurato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4475/1993

La surrogazione dell’assicuratore, che abbia corrisposto l’indennizzo, nei diritti dell’assicurato verso il terzo autore del fatto illecito dannoso non esclude di per sé ogni azione risarcitoria dell’assicurato medesimo nei confronti di quest’ultimo, dovendosi, invece, stabilire, in presenza di un danno di natura plurima e scomponibile in più elementi — per essere esso attinente, da un lato, a nocumenti di natura patrimoniale e, dall’altro lato, a pregiudizi biologici e non patrimoniali, non collegati alla capacità di lavoro dell’assicurato — per quale ambito di essi sia stato pattuito e corrisposto l’indennizzo, in guisa tale da restringere la detta esclusione al corrispondente risarcimento e da legittimare l’assicurato alla richiesta del danno biologico e — in caso di reato — di quello morale, ove non indennizzati, né rientranti nel rischio assicurativo, cosa da salvaguardare, in linea anche con la giurisprudenza costituzionale in materia, il diritto dell’assicurato all’integrale risarcimento del danno.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7577/1992

In tema di surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1916 c.c., opera il principio — che impronta anche la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 319 del 1989, 356 del 1991 e 485 del 1991) — secondo il quale l’esercizio della relativa azione non deve sacrificare, oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo, il diritto dell’assicurato all’integrale risarcimento del danno, con la conseguenza che non può estendersi anche al danno non coperto dalla garanzia assicurativa, quale il danno morale patito dal lavoratore — a cagione di un infortunio sul lavoro imputabile a penale responsabilità di terzi —  e non compreso nell’indennizzo corrisposto dall’Inail. 

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7057/1992

La norma di cui all’art. 1916, terzo comma, c.c., col disporre che l’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione, comporta che l’obbligo dell’assicurato di non pregiudicare i diritti dell’assicuratore verso il terzo responsabile permane anche dopo la successione dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato nei confronti del terzo e sino a che il diritto di surrogazione stesso non possa essere più pregiudicato. Pertanto, il pagamento dell’indennità da parte dell’assicuratore, che questi non è tenuto a comunicare al terzo responsabile immediatamente, non vale a liberare l’assicurato dalla responsabilità ex art. 1916, terzo comma, c.c. per l’omesso compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, anche quando il periodo di prescrizione è maturata dopo l’anzidetto pagamento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4687/1992

Nell’azione di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c., rivolta dall’Inail contro il terzo responsabile, a differenza dell’azione di rivalsa o di regresso esercitata nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore ai sensi degli artt. 2, 4, 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non viene in questione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l’assicuratore (pubblico o privato) che gli abbia anticipato l’indennizzo e, pertanto, il responsabile non è legittimato ad opporre all’assicuratore le eccezioni (come, nella specie, l’insussistenza degli estremi dell’infortunio sul lavoro) concernenti il contenuto del rapporto assicurativo, salvo che incidano sulla misura del risarcimento del danno, cui sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7300/1991

Qualora l’assicuratore, ai sensi dell’art. 1916 c.c., agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall’altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d’eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6734/1991

Nell’azione di surrogazione promossa dall’Inail, ai sensi dell’art. 1916 c.c. contro il terzo responsabile, che realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare, non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l’assicuratore, pubblico o privato, che gli abbia anticipato l’indennizzo; pertanto, il responsabile del danno non è legittimato ad opporre all’assicuratore l’insussistenza degli estremi dell’infortunio sul lavoro, attenendo tale eccezione al contenuto del rapporto assicurativo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 487/1990

L’azione dell’Inail per la rivalsa delle prestazioni erogate all’infortunato o ai suoi superstiti è disciplinata dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, se diretta contro il responsabile dell’evento lesivo che sia anche titolare del rapporto assicurativo, altrimenti è soggetta alla disciplina dell’art. 1916 c.c., in quanto l’istituto non fa valere un diritto nascente da tale rapporto, ma si surroga nelle ragioni del danneggiato, rimanendo cosa esposto alle eccezioni che sarebbero state al medesimo opponibili, ivi compresa — nell’ipotesi di morte dell’assicurato — quella della insussistenza della «vivenza a carico» di costui dei superstiti beneficiari delle prestazioni suddette, con la conseguenza che detta eccezione non è superabile attraverso contrarie attestazioni emergenti dai verbali redatti da funzionari ispettivi dell’ente assicuratore, atteso che gli stessi sono privi, in parte equa, della fede privilegiata attribuita all’atto pubblico (in quanto relativi a circostanze di fatto apprese de relato o dall’esame di documenti) e non idonei neppure a fondare una presunzione semplice, ma semplici elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice ai fini della prova — gravante sull’istituto — della sussistenza del requisito suddetto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6560/1988

Ai fini della surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili, il titolo della responsabilità del terzo non deve derivare necessariamente da un fatto illecito, potendo essere rinvenuto anche in un contratto o in un’altra causa, ma deve pur sempre trattarsi d’una responsabilità che si colleghi all’evento oggetto dell’assicurazione, nel senso che la causazione d’esso o il suo accadimento sia imputabile al soggetto chiamato in responsabilità. (Nella specie si trattava della perdita per rapina subita dal vettore durante il trasporto. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente escluso dal giudice del merito che l’assicuratore del mittente potesse agire contro il vettore, in via di surrogazione, per far valere non la sua responsabilità ex recepto, ma l’inadempimento dell’obbligazione di assicurare il carico che egli aveva assunto verso il mittente, giacché la perdita non era causalmente ricollegabile a quell’inadempimento).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1543/1985

La surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.) e la surrogazione: dell’assicuratore (art. 1916 c.c.) si fondano su presupposti di fatto e di diritto diversi, attuandosi la prima per volontà del creditore in virtù di una dichiarazione formale ed espressa del solvens, mentre la seconda deriva dalla volontà della legge, come conseguenza dell’avvenuto adempimento degli obblighi che, in forza del contratto assicurativo, gravano sull’assicuratore. (Nella specie la corte ha ritenuto che, instaurato il giudizio facendo valere la surrogazione per volontà del creditore, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità la questione della surrogazione legale dell’assicuratore).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1813/1984

La surrogazione ex art. 1916 c.c. dell’assicuratore che ha pagato l’indennità all’assicurato determina ope legis la sostituzione del primo nei diritti del secondo, sicché, nei limiti della somma dovuta a quest’ultimo da più soggetti autori del danno, e quindi tenuti solidalmente al risarcimento, l’assicuratore ha diritto di ripetere da ognuno di essi il pagamento dell’intera somma corrisposta all’assicurato, senza che costoro possano invocare la limitazione connessa alla rispettiva percentuale di colpa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5570/1983

Qualora il danno sia liquidato dal giudice in favore del danneggiato in misura maggiore dell’indennità pagata dall’assicuratore il quale, prima del giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato contro il danneggiante, abbia esercitato nei confronti di quest’ultimo la surrogazione ex art. 1916 c.c. ottenendo il rimborso dell’indennità, il credito del danneggiato verso il danneggiante si rivela, all’esito del giudizio, ripartito tra l’assicuratore — succeduto a titolo particolare nel credito nei limiti dell’indennità corrisposta — ed il danneggiato per la residua parte. Questa ripartizione comporta che ciascuno dei crediti coesistenti è singolarmente rivalutabile per il suo oggetto, con la conseguenza che effettuato dal danneggiante nei confronti dell’assicuratore il rimborso dell’indennità pagata, il credito dell’assicuratore medesimo (frazione dell’intero risarcimento) si converte in credito di valuta (estinguendosi contemporaneamente per effetto del pagamento) e non è più soggetto a rivalutazione; mentre il credito del danneggiato (residuo dell’intero risarcimento) continua ad essere di valore, e soggetto quindi a rivalutazione (sino alla data di liquidazione con provvedimento del giudice, che lo converte in credito di valuta) ma nei limiti del suo oggetto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1824/1982

La surrogazione dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato-danneggiato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell’ammontare erogato, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba in concreto per risarcire il danneggiato. Ne consegue che l’eventuale concorso di colpa di quest’ultimo rileva solo in quanto riduce l’ammontare di quella somma, ma non può portare alcuna ulteriore riduzione proporzionale del diritto dell’assicuratore che nella somma medesima trovi integrale soddisfacimento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3136/1978

L’art. 1916 primo comma c.c., nel prevedere la surrogazione dell’assicuratore, che abbia pagato l’indennità e fino a concorrenza del relativo ammontare, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili dell’evento concretante il rischio assicurato, non fissa limitazioni od esclusioni con riguardo al titolo di tale responsabilità, e, pertanto, trova applicazione tanto nell’ipotesi di responsabilità aquiliana, quanto in quella di responsabilità contrattuale.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4710/1976

Il diritto di surrogazione dell’assicuratore che ha pagato l’indennità può essere esercitata solo verso i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di «terzi obbligati» e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l’assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere. In particolare, il diritto di surrogazione non può essere esercitato contro l’assicuratore del terzo responsabile, poiché questi è tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell’infortunio occorsogli non perché il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perché aveva assunto il rischio dell’accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all’assicuratore solo la titolarità attiva, e non pure la titolarità passiva dell’azione in surrogazione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3836/1974

L’assicurazione «in abbonamento», integra un unico contratto di coordinamento, di natura preliminare, costituito dalla polizza generale e dal quale discende una pluralità di successivi rapporti assicurativi, indeterminati nelle loro caratteristiche individuali e, tuttavia, determinabili in base ai criteri fissati nel contratto. Ove, poi, il suddetto tipo di assicurazione venga stipulato per conto di terzi, non è necessario, per la sua validità, che i beneficiari dei singoli rapporti assicurativi siano designati all’atto stesso della stipula, essendo, invece, sufficiente, data la particolare natura del contratto, che in esso siano stati, invece, fissati soltanto i criteri per la loro individuazione. Pertanto, l’assicuratore che abbia corrisposto l’indennizzo per i danni subiti dalle cose assicurate al terzo beneficiario di un contratto di assicurazione in abbonamento, designato, nei modi previsti, dopo la conclusione di tale contratto, può surrogarsi, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti spettanti al medesimo verso l’autore dei danni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1175/1974

In tema di assicurazione contro gli infortuni (che si inquadra tra le assicurazioni sulla vita), ai fini della surroga dell’assicuratrice, che ha pagato, nei diritti dell’assicurato verso il responsabile, va fatta distinzione tra le ipotesi in cui il terzo beneficiario della somma sia persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento del danno, e le ipotesi in cui il beneficiario sia anche titolare del diritto al risarcimento. Nel primo caso (quando, cioè, il beneficiario è persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento), la surroga non può verificarsi per mancanza di quel cumulo di diritti a favore di uno stesso soggetto, che l’art. 1916 tende appunto ad evitare. Nel secondo caso (quando il beneficiario è lo stesso soggetto titolare del diritto al risarcimento), la surroga ha luogo perché il cumulo dei diritti, pur derivando da titoli diversi, si verifica egualmente nei riguardi del beneficiario.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze