Cass. pen. n. 16351 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Operatività nel giudizio conseguente alla rescissione del giudicato - Esclusione - Ragioni.


Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel giudizio conseguente all'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, in quanto la ritenuta nullità, assoluta e insanabile, della dichiarazione di assenza travolge l'intero giudizio e la sentenza con cui esso è stato definito, sicché nel nuovo e del tutto autonomo processo non sussiste alcun limite al potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nuovo giudizio disposto ai sensi dell'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen, non configura una fase di impugnazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 10433 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

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