Cass. civ. n. 16408 del 12 giugno 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - COMPETENZA Competenza territoriale degli uffici - Criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente - Variazione - Indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi - Idoneità - Sussistenza - Errore del contribuente - Irrilevanza - Fattispecie.
La competenza territoriale degli uffici finanziari si determina tramite il criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente inserita nella dichiarazione dei redditi, per cui, se quest'ultimo li ha indicati erroneamente, non può sfruttare l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione finanziaria per eccepire l'invalidità per incompetenza territoriale dell'atto di accertamento compiuto dall'Ufficio finanziario del domicilio o della residenza da lui stesso dichiarato errato, con la conseguenza che, ai fini della competenza territoriale, rileva anche il domicilio fiscale o la residenza indicata erroneamente con la dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della CTR Campania che aveva stabilito la legittimità dell'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate di Benevento - quale ufficio ritenutosi competente territorialmente sulla base del luogo di residenza erroneamente indicato nella dichiarazione dei redditi dallo stesso contribuente - per l'irrilevanza dell'errore ai fini dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio e sulla base della coincidenza, per le persone fisiche, del luogo di residenza con il domicilio fiscale, in assenza di una espressa autorizzazione della stessa Agenzia delle Entrate in senso contrario).
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 2 CORTE COST.