Cass. civ. n. 10819 del 8 maggio 2013

Testo massima n. 1


In tema di responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, le quali rappresentano lo "standard" minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre cautele richieste in concreto dalla specificità del rischio, sicché, ove il lavoratore proponga domanda risarcitoria sulla base delle norme indicate, non è comunque ravvisabile l'introduzione nel processo di un "petitum" diverso e più ampio, oppure di una "causa petendi" basata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza o su un differente fatto costitutivo, allorché si individui l'inosservanza dell'indicato "standard" minimale in circostanze comunque emerse dagli atti di causa.

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