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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4305 del 21 febbraio 2013

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4305 del 21 febbraio 2013

Testo massima n. 1

Il principio per cui il rapporto di lavoro continua, con la permanenza delle reciproche obbligazioni delle parti, durante il periodo di preavviso, non impedisce che, nell’ipotesi di dimissioni, il dipendente che recede dal contratto possa validamente manifestare la volontà di pervenire alla risoluzione del rapporto con effetto immediato, rinunciando così alla continuazione suddetta.

Testo massima n. 2

Nel giudizio di legittimità relativo a controversia inerente la prosecuzione di un rapporto di lavoro, è ammissibile la produzione ex art. 372 cod. proc. civ. della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, in funzione della valutazione dell’ammissibilità del ricorso per l’asserito venir meno dell’interesse alla sua prosecuzione, e, tuttavia, l’eventuale indicazione, nel relativo modulo presentato all’INPS, della data di risoluzione del rapporto di lavoro – come giudizialmente riconosciuta nelle fasi di merito – non ha contenuto negoziale, ma è finalizzata solo all’attivazione della procedura di erogazione del credito, “rebus sic stantibus”, in relazione allo stato del processo.

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