Cass. civ. n. 3820 del 15 febbraio 2013

Testo massima n. 1


In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c. nel testo modificato dal d.l.vo n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. Ove, peraltro, la società incorporata abbia ottenuto, in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l.vo n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese, si determina, attesa l'efficacia costitutiva del suddetto provvedimento di cancellazione, l'immediata estinzione della società stessa, che non può più mantenere la propria individualità, né può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, correttamente, il giudice d'appello avesse dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta direttamente dalla società incorporata in epoca successiva all'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese).

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