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Art. 2631 — Omessa convocazione dell’assemblea

Art. 2631 — Omessa convocazione dell’assemblea

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3820/2013

In tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c. nel testo modificato dal d.l.vo n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. Ove, peraltro, la società incorporata abbia ottenuto, in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.l.vo n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese, si determina, attesa l’efficacia costitutiva del suddetto provvedimento di cancellazione, l’immediata estinzione della società stessa, che non può più mantenere la propria individualità, né può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, correttamente, il giudice d’appello avesse dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta direttamente dalla società incorporata in epoca successiva all’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese).

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Cass. pen. n. 8673/2004

La fattispecie previgente dell’art. 2631 c.c. che disciplinava il conflitto di interessi non è stata riprodotta, a seguito dell’introduzione del D.L.vo n. 61 del 2002, nel vigente art. 2631 c.c. che prevede la violazione amministrativa di omessa convocazione dell’assemblea, ed è solo in parte riprodotta dal vigente art. 2634 c.c. che disciplina l’infedeltà patrimoniale; ne consegue — nell’ipotesi in cui il reato contestato all’imputato sia quello previsto dal previgente art. 2631 c.c. e non siano ravvisabili gli estremi della fattispecie criminosa di cui al vigente art. 2634 c.c. — che il giudice ha il dovere di assolvere l’imputato e non può ordinare la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa.

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