Cass. civ. n. 16528 del 13 giugno 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Scritture contabili - Metodo analitico-induttivo - Presunzioni gravi, precise concordanti - Accertamento induttivo puro - Presunzioni cd. "supersemplici" - Facoltà per l'Amministrazione - Utilizzo contabilità complessivamente inattendibile - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo "puro", fondato su presunzioni cd. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.