Cass. civ. n. 15249 del 12 luglio 2011

Testo massima n. 1


Non hanno effetto nei confronti del curatore del fallimento, che subentri nella posizione del creditore pignorante ex art. 107 legge fall., gli atti di alienazione di beni sottoposti a pignoramento, applicandosi il disposto dell'art. 2913 cod.civ., con conseguente irrilevanza dell'azione revocatoria intrapresa dal fallimento, attesa la priorità temporale del pignoramento.

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