Cass. civ. n. 16595 del 12 giugno 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata - Rinuncia del socio nei confronti della società - Regime fiscale del credito - Modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015 - Ritenuta fiscale - Esclusione - Fondamento.


In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata dal socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una partecipata, in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, e 101, comma 5, T.U.I.R. a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2057 del 2020

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 5 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 94 com. 6
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 6
Legge 14/09/2015 num. 147 art. 13

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