Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7139 del 21 marzo 2013

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7139 del 21 marzo 2013

Testo massima n. 1

In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, in presenza di illecito che determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente ad esse decorre dal loro verificarsi, purché sia ravvisabile una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento della condotta del responsabile, come nel caso in cui si passi dall’indebolimento permanente di un senso o di un organo alla sua perdita, atteso che l’ulteriore manifestazione dell’evento lesivo, in parte rimasto latente, andando oltre la minore gravità, che poteva fondare – rendendola incolpevole – l’inattività del danneggiato rispetto all’esercizio del diritto, supera la qualificazione come aggravamento e sviluppo della malattia, integrando un fatto nuovo nella percezione del soggetto che deve decidere se esercitare il diritto al risarcimento. [ Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il fatto lesivo della perforazione di un occhio, manifestatosi inizialmente con sdoppiamento dell’immagine e riduzione del “visus” correggibile con l’uso di lenti, evoluto successivamente in strabismo, si traduceva, poi, in ulteriore riduzione del “visus” non più migliorabile con lenti, fino alla definitiva perdita dello stesso, integrando così il passaggio dall’indebolimento permanente di un senso alla sua perdita, e, quindi, una lesione nuova idonea ad escludere la prescrizione del diritto al risarcimento ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze