Cass. civ. n. 13407 del 27 luglio 2012

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole. (Fattispecie relativa al delitto di lesioni colpose da circolazione stradale, la cui prescrizione, quinquennale alla data del fatto, era divenuta sessennale al momento del giudizio).

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