Cass. civ. n. 16629 del 14 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Inammissibilità appello incidentale - Erronea dichiarazione - Impugnazione in sede di legittimità - Cassa con rinvio - Esame delle ragioni di fatto e di diritto - Necessità.


Se è stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata in sede di legittimità va cassata con rinvio, anche se la stessa ha comunque affrontato la specifica questione oggetto dell'appello, in quanto la pronuncia di inammissibilità non ha consentito al giudice di appello l'esame delle ragioni, di fatto e di diritto, poste a sostegno della censura.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22836 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.
Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 art. 54

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