Cass. civ. n. 16630 del 14 giugno 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Revoca del licenziamento ex art. 18, comma 10, l. n. 300 del 1970 - Termine ultimo - Individuazione - Fondamento.
Il termine ultimo - di giorni quindici dalla comunicazione dell'impugnativa di licenziamento - per la revoca del licenziamento (ai sensi dell'art. 18, comma 10, della l. n. 300 del 1970, introdotto dalla Legge n. 92 del 2012) va individuato nel momento di invio della comunicazione al lavoratore e non in quello della sua acquisita conoscenza, perché l'atto di autotutela del datore costituisce esercizio di un diritto potestativo che produce in via immediata la modifica della sfera giuridica del destinatario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.