Cass. pen. n. 6496 del 26 marzo 1999
Testo massima n. 1
Una volta che l'imputato raggiunto da provvedimento coercitivo sia stato tempestivamente interrogato dal giudice, non è necessario procedere a nuovo interrogatorio a seguito di nuovo provvedimento coercitivo emesso dopo la declaratoria di inefficacia del primo per motivi procedurali (nella specie a causa dell'inosservanza del termine per l'avviso al difensore a norma dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p.).