Cass. pen. n. 842 del 29 aprile 1999

Testo massima n. 1


In caso di riconosciuta inefficacia di ordinanza applicativa di misura cautelare, quest'ultima va considerata come mai esistita, per cui, qualora venga seguita da altra ordinanza che ripristini quella misura, tale provvedimento va qualificato come «ordinanza che dispone» la misura stessa, con conseguente sua assoggettabilità al rimedio del riesame e non a quello dell'appello.

Testo massima n. 2


In tema di impugnazione di misure coercitive, avverso l'ordinanza che costituisce reiterazione di precedenti provvedimenti per qualsiasi ragione caducati è proponibile il riesame e non l'appello, non ricavandosi alcuna distinzione al riguardo dall'art. 309 c.p.p., che si riferisce indistintamente a tutte le ordinanze applicative di misure coercitive (fattispecie nella quale la misura della custodia cautelare era stata ripristinata con la sentenza di condanna in primo grado, dopo che la precedente misura era stata annullata a seguito di ricorso per cassazione).

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