Cass. civ. n. 3355 del 10 dicembre 1973

Testo massima n. 1


Il titolare del diritto di proprietà, che ha subito lesione per violazione delle norme sulle distanze legali può esperire contemporaneamente l'azione reale di restituzione in pristino e quella personale di risarcimento del danno; l'una volta a realizzare la sanzione diretta, l'altra a conseguire quella indiretta, con l'unico limite che, dal momento in cui la prima è attuata, la seconda si circoscrive ai danni causati dall'opera illegittima prima della sua eliminazione.

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