Cass. civ. n. 1665 del 16 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle di assunzione - Rilevanza dell'equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Fondamento - Fattispecie.


In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione ai dipendenti del MIBACT - assunti con il profilo di "assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza" - di mansioni di vigilanza e apertura e chiusura di sale, ambienti, bagni, rientranti nella stessa area di inquadramento del c.c.n.l. 2006-2009 del Comparto Ministeri).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 18817 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.
Contr. Coll. 14/09/2007 art. 6

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