Cass. pen. n. 575 del 23 marzo 1994
Testo massima n. 1
Allorché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione (per essere frattanto cessati gli effetti della misura cautelare personale a seguito dello spirare del termine fissato dal giudice a norma dell'art. 292, secondo comma, lettera d, c.p.p.), alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali, né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto non è configurabile un'ipotesi di soccombenza.
Testo massima n. 2
Mentre, allorché la misura restrittiva della libertà personale viene revocata nelle more del procedimento di riesame, di appello o di cassazione avente ad oggetto il provvedimento che ne giustifica la persistenza, è configurabile il perdurare di un interesse dell'indagato a ottenere una pronuncia del giudice dell'impugnazione sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, lo stesso interesse viene meno allorché la misura cessi, per la maturazione, nel corso del giudizio di impugnazione, del termine fissato per essa dal giudice ai sensi dell'art. 292, secondo comma, lettera d) c.p.p.